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APPROFONDIMENTI

L'Assicurazione professionale per il Commercialista

A decorrere dal 15 agosto 2013 è entrato in vigore l'art. 5 del DPR n. 137/2012.

Tale decreto ha introdotto la riforma della professioni, e nel caso di specie ha introdotto l'obbligatorietà dell'assicurazione rc professionale.

Difatti il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, l'assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale.

Inoltre lo stesso deve rendere noto al cliente gli estremi della polizza, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

Obblighi Assicurativi

L'obbligo della stipula della polizza rc professionale, trova il suo presupposto nell'effettivo esercizio dell'attività professionale.

Un Dottore commercialista che presta la propria attività in forma individuale e/o collettiva, è tenuto ad assicurare la sua professione.

Il costo per la stipula della polizza dipende da una serie di variabili. Le principali sono:

1) tipo di attività professionale svolta e rischio correlato.

2) massimale scelto dal professionista.

3) fatturato annuo.

4) eventuali sinistri pregressi.

Consigliamo al Cliente di soffermarsi oltre che sul premio di polizza soprattutto su alcune condizioni di rilevanza, quali la retroattività, estensioni operanti in corrispondenza ad ulteriori attività svolte (sindaco, revisore, amministratore, visto di conformità).

La retroattività - approfondimenti

La retroattività è una condizione assicurativa che consente la copertura del rischio per le attività professionali poste in essere negli anni precedenti alla stipula della polizza.

Naturalmente, l'Assicurato che stipula una polizza rc professionale non deve essere già a conoscenza di eventuali richieste di risarcimento a suo carico.

Essa può essere limitata ad alcuni anni, solitamente da 1 a 10 anni, così come illimitata. In alcuni casi, essa è completamente gratuita, in altri è acquistabile con sovrappremio disposto dalla Compagnia Assicurativa scelta.

Attività di sindaco/revisore/amministratore

Per il Dottore Commercialista che svolge attività di SINDACO, REVISORE, AMMINISTRATORE importante è differenziare le proposte che non prevedono tale copertura.

Assicurare tali incarichi, infatti, comporta l’applicazione di una fascia tariffaria più elevata rispetto alla polizza base.

A tal proposito è necessario indicare dettagliatamente il fatturato registrato per suddette attività rispetto al fatturato totale conseguito.

Visto di conformità

Il visto di conformità è stato introdotto con il d.lgs n. 241/1997.

Esso è necessario per:

  • ottenere l'esonero della prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza a credito IVA superiore ad Euro 30.000,00.
  • utilizzare in compensazione i crediti emergenti dalle dichiarazioni fiscali per importi superiore ad Euro 5.000,00.

Il visto di conformità consiste in un'attività di controllo formale svolta dal professionista, ed è un'attestazione circa la corrispondenza della dichiarazione dei redditi alle risultanze della relativa documentazione, alle scritture contabili etc.

Si precisa che il commercialista già in possesso di una idonea garanzia assicurativa per i rischi professionali, potrà utilizzare tale polizza integrata da una specifica copertura per l'apposizione del visto di conformità, ovvero in alternativa stipulare una polizza dedicata.

In entrambi i casi è obbligatorio attenersi ai requisiti previsti dalla legge: 

1) la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni.

2) il massimale della polizza non deve essere inferiore ad Euro 3.000.000,00.

3) la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti.

4) la polizza assicurativa deve prevedere per gli errori commessi nel periodo di validità della stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

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