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RC Professionale

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CED

Polizza CED


L’assicurazione CED o EDP tutela il Centro di Elaborazione dati da errori professionali derivanti dalla trasmissione telematica per l’attività svolta per conto dei propri clienti.

E' sempre consigliabile stipulare una polizza sulla responsabilità civile professionale che tuteli da eventuali richieste di risarcimento da parte dei clienti.

L’art. 3 del DPR 322/1998 individua i soggetti incaricati all’attività dei CED:

“Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

 Che cosa copre la polizza CED?

La polizza professionale CED copre tutti i danni che possono essere arrecati ai clienti durante lo svolgimento dell'attività di Centro Elaborazione Dati.

L'assicurazione in questi casi serve a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare come civilmente responsabile ai sensi di legge.

Sono normalmente sempre compresi in polizza:

  1. Effettuazione di conteggi, compilazione, scritturazione, aggiornamento dei documenti aziendali in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.
  2. Assistenza tecnica dinnanzi alle Commissioni tributarie per le materie concernenti le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e gli obblighi di sostituto di imposta relativi a tali ritenute.
  3. Attività inerenti le procedure e gli adempimenti in materia di licenziamenti individuali o collettivi, richiesta o gestione della cassa integrazione ordinaria o speciale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per le richieste di risarcimento relative a:

  • Fatto commesso nell'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti alle attività professionali di cui ai punti 1), 2) e 3).
  • Interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di attività di qualsiasi genere e di servizi, purché conseguente ad un sinistro risarcibile in termini di polizza.

Assicurazone Professionale Commercialisti

Estensioni della Polizza

Nello scegliere tra le varie assicurazioni per la Responsabilità Civile del Commercialista,  molti contraenti si soffermano ad analizzare le più evidenti condizioni di assicurazione. Scelgono attentamente il limite di indennizzo meglio noto come Massimale e ragionano in termini di retroattività e Scoperto.

Invitiamo a soffermarsi sul’analisi di quelle estensioni di solito presenti tra le condizioni operanti che sono, a seconda dell prodotto, concedibili con o senza maggiorazione del premio annuale.

Attività di libera docenza

Attività di assistenza fiscale per conto dei Caf

Attività dei praticanti

Attività di mediatore

Attività di liquidatore, curatore e commissario

Amministratore condominiale

Estensione privacy

Interruzione e sospensione di attività

RCO

Responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio

Smarrimento dei documenti


Attività di libera docenza

L’estensione della copertura nella polizza professionale del Commercialista all’attività di libera docenza, rispecchia l’esigenza di molti professionisti di assicurare l’attività di insegnamento anche se svolta in misura marginale e accessoria rispetto alla tipica attività del Commercialista.La copertura di tale estensione permette quindi di assicurare il commercialista anche per le richieste di risarcimento conseguenti ad atti o eventi illeciti commessi dall’Assicurato nello svolgimento dell’attività di Libero Docente.

 

Attività di assistenza fiscale per conto dei Caf

L’assicurazione RC Commercialisti propone talvolta, a patto che non venga espresso diversamente dalle specifiche condizioni di polizza, la copertura anche di eventuali richieste di risarcimento legate all’attività di assistenza Fiscale svolta per conto dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

 

Attività dei praticanti

Tale estensione, se operante nella polizza Commercialista,  permette di coprire anche le richieste di risarcimento che derivano da eventi e atti illeciti commessi da collaboratori e/o praticanti che operino in nome e per conto dell’Assicurato e in capo al quale resta la responsabilità civile nonostante non vi sia stato da parte sua esercizio diretto della professione.

 

Attività di Mediatore

La polizza Rc professionale Commercialista talvolta può garantire la copertura anche dell’attività  di mediazione volta alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Il testo di polizza internamente alle condizioni stesse deve fare riferimento ovviamente alle disposizioni di leggi vigenti al momento della stipula del contratto che sono volte alla regolamentazione della attività di mediazione.

 

Attività di Liquidatore, Curatore e Commissario

Molte delle polizze Commercialisti ad oggi offerte dal mercato assicurativo, prevedono  in copertura anche l’accoglimento di richieste di risarcimento derivanti da atti illeciti o eventi relativi all’esercizio dell’attività di Curatore, Commissario giudiziale e Commissario liquidatore nelle procedure concorsuali e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria, prevedendo la possibilità di assicurare anche l’attività svolta come ausiliario del giudice, di amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali.

 

Amministratore Condominiale

L’assicurazione professionale del Commercialista alcune volte consente di coprire anche la responsabilità civile di cui l’Assicurato è chiamato a rispondere in caso di perdite causate a terzi nello svolgimento dell’attività di amministratore di condominio.  Facciamo presente in tale circostanza, che talvolta, tale estensione potrebbe essere consentita solo se l’attività ad oggetto venga svolta marginalmente rispetto a quella del Commercialista. Le varie compagnie di fatti si garantiscono il rispetto di tale parametro imponendo dei limiti di fatturato che non devono essere superati nell’esercizio dell’attività di amministratore di condominio, rispetto al fatturato complessivo e legato all’attività di Commercialista.

 

Estensione Privacy

La natura sensibile e delicata dell’attività di gestione e di  utilizzo dei dati personali rende necessaria la presenza nelle condizioni di assicurazioni di una copertura che riconosca anche eventuali danni derivanti dall’errato trattamento di tali dati. In particolar modo le relative polizze permettono di  tutelare l’Assicurato da eventuali richieste di risarcimento che potrebbero pervenire in virtù della errata consulenza in materia di Privacy.  Quando si accenna all’ errato trattamento dei dati personali, il più delle volte si fa riferimento a operazioni di raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione.

 

Interruzione e sospensione di attività

L’errore professionale legato all’esercizio dell’attività di Commercialista può generare anche danni  legati alla sospensione o interruzione, totale o parziale dell’attività di terzi. In tal caso risulta utile per il professionista stesso stipulare una polizza professionale che preveda l’estensione a tale copertura talvolta prestata però molto spesso con sottolimiti rispetto al massimale.

 

Rco

La necessità da parte del Commercialista di avvalersi di prestatori d’opera nell’esercizio della professione, attribuisce importanza rilevante alla copertura della Responsabilità Civile verso i dipendenti. Tale estensione permette di coprire eventuali richieste di risarcimento relative a infortuni dei dipendenti a condizione che si siano verificati durante l’esercizio dell’attività professionale assicurata dalla polizza Rc Commercialista e per i quali L’Assicurato sia chiamato a rispondere in qualità di Datore di Lavoro.    
Per questa condizione consigliamo di analizzare attentamente le relative e probabili clausole che potrebbero circoscrivere l’ambito di applicazione di tale garanzia.

 

Responsabilità civile terzi nella conduzione dello studio

Tale estensione risulta di grande importanza anche se non direttamente legata al così detto errore professionale. I rischi relativi alla Conduzione dello studio non rientrano infatti nella sfera della responsabilità professionale ma sono legati all’onere di gestione e tenuta dei locali adibiti alla esercizio della professione. La presenza di tale estensione tra le condizioni operanti della polizza professionale Commercialista, permette di accogliere le richieste di risarcimento di Terzi per danni Corporali e Danni materiali dei quali l’Assicurato si sia reso involontariamente responsabili ai sensi di legge.

Talvolta tale garanzia viene prestata e limitata dall’attribuzione a carico dell’Assicurato di debita Franchigia.

 

Studio Associato 

Nel caso in cui il contraente non sia  il singolo Professionista ma uno studio associato, le svariate proposte di polizza Rc professionale Commercialista  presenti sul mercato offrono la possibilità di garantire una copertura valevole sia per l’attività svolta dallo studio che per l’attività esercitata singolarmente dai professionisti che lo costituiscono.  Un’attenzione particolare viene richiamata a tal proposito al momento della compilazione del questionario assuntivo, nel quale dovranno essere indicati sia il fatturato conseguito con P.I. dello studio associato che i singoli fatturati riferibili alle P.I. dei professionisti per i quali si richiede estensione di copertura.

 

Smarrimento dei documenti

Gran parte delle polizze professionali presenti sul mercato ad oggi presenta tra le garanzie sempre operanti anche l’estensione della copertura a danni derivanti da  distruzione e/o smarrimento di  documenti la cui custodia era stata affidata al Commercialista a patto che  dopo diligente ricerca gli stessi non possano essere più reperiti.

Assicurazione Professionale Consulente del Lavoro

La Polizza Professionale per i Consulenti del Lavoro

L’assicurazione professionale per i Consulenti del Lavoro stipulata nostro tramite, copre tutte le attività previste da leggi e da regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione, tranne ciò che è espressamente escluso dalle condizioni di assicurazione (cd. polizza all Risks).

Per comprendere a grandi linee cosa copre un’assicurazione RC Professionale per i Consulente del Lavoro rinviamo alla Legge 12/1979.

L’art. 2 della legge 12/1979 che stabilisce:
“Oggetto dell’attività - I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell’articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente.
Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto dal comma precedente.
Ferma restando la responsabilità personale del consulente, questi può avvalersi esclusivamente dell’opera di propri dipendenti per l’effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all’attività professionale.”



In sostanza l’attività del 
Consulente del Lavoro concerne la selezione, ricerca, amministrazione del personale, buste paga, consulenza nel rapporto tra lavoratore, datore di lavoro e enti previdenziali, sindacati, associazioni di categoria, assistenza e consulenza nelle controversie di lavoro.
Il Consulente del Lavoro è abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazione fiscali attraverso il CED (Centro di Elaborazione Dati).
Inoltre il Consulente del Lavoro può anche svolgere una ridotta attività tributaria e contabile.

L'obbligatorietà della polizza Rc Professionale Commercialista

1. RC Professionale commercialisti obbligatoria: la Legge 148/2011 

Il 13 agosto 2012 è entrata in vigore la riforma degli ordini professionali mediante l’approvazione del Decreto Legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011. Tale riforma (art. 3, comma 5 lettera e) ha reso obbligatoria, per tutti i professionisti, la stipula di una polizza assicurativa di Responsabilità civile a protezione del rischio professionale.

“…a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a  stipulare idonea  assicurazione   per   i   rischi   derivanti   dall'esercizio dell'attività professionale(…)”

Tale obbligo fu poi prorogato per un ulteriore anno rendendo di fatto obbligatoria la stipula della polizza professionale dall'Agosto 2013.

2. Chi deve stipulare una polizza Rc professionale commercialista

La stipula di una polizza assicurativa diventa obbligatoria anche per i professionisti dell’area economica (commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri) anch’essi tenuti ad informare i clienti circa la propria copertura assicurativa, indicandone gli estremi e il relativo massimale. (legge n. 148 /2011).

3. Come orientarsi nel mercato delle assicurazioni professionali

La natura obbligatoria della copertura assicurativa, non esclude però la possibilità del professionista di scegliere liberamente la compagnia assicurativa e le condizioni di contratto che rispondano  al meglio sia ad una sua esigenza economica (prezzo polizza, rateizzo) che ad una sua esigenza di tutela (margini di garanzia per se stessi e per i propri clienti).

Nasce  quindi la necessità, per il professionista, di poter confrontare le diverse proposte assicurative al fine di individuare una soluzione che risulti essere conveniente sia per il costo (annuale o semestrale) della polizza, sia per l’adeguatezza delle condizioni contrattuali in relazione alla natura dell’attività svolta. Nel mercato delle assicurazioni professionali è quindi ancora più rilevante un servizio di consulenza personalizzato che, attraverso la figura del broker assicurativo, permetta al cliente un’idonea valutazione delle diverse offerte. Il nostro operato, incentrato sul Client Oriented, ha infatti come obiettivo primario quello di indirizzare il cliente verso proposte assicurative altamente vantaggiose, proponendo tariffe adeguate alle diverse esigenze. La continua assistenza al cliente, dall’elaborazione online del preventivo gratuito alla definizione del prezzo della polizza fino all’emissione della stessa, diviene perciò la nostra primaria missione.

4. Un'assicurazione professionale adeguata per il commercialista

Per ciascun campo professionale, esistono diversi ambiti di competenza, ognuno dei quali, rifacendosi a condizioni estremamente diverse, necessita di un profilo assicurativo che garantisca un’adeguata protezione del corrispondente rischio.

L’operato di un consulente del lavoro, ad esempio, può interessare campi che spaziano da quello giuslavoristico, a quello tributario - fiscale fino a quello relativo al contenzioso e alla media conciliazione.

Di certo, anche per il commercialista si configura un diverso profilo di rischio a seconda dell’attività svolta. Un rischio più alto è infatti connesso allo svolgimento dell’attività di revisione dei conti rispetto al rischio relativo  alla semplice consulenza fiscale.

Detto questo, per ciascun professionista si devono definire, quindi condizioni contrattuali estremamente differenti e rispondenti alle esigenze legate all’esercizio delle specifiche attività di modo da proporre un'offerta assicurativa mirata.

5. Retroattività dell'assicurazione professionale

Bisogna considerare che nella valutazione di una polizza di assicurazione professionale risulta fondamentale la scelta dell’estensione retroattiva della copertura assicurativa. Per i professionisti che intendono assicurarsi e che non hanno provveduto precedentemente alla stipula di un contratto assicurativo, pur esercitando da tempo considerevole  la professione, importante sarà  stipulare una polizza con retroattività (per presunti danni a terzi riferiti a prestazioni erogate in passato) condizione che non risulterà invece necessaria per un giovane professionista.

L’estensione della copertura assicurativa è di grande rilevanza soprattutto per i commercialisti la cui attività comporta uno sfasamento temporale (dovuto ai tempi lunghi degli accertamenti fiscali) tra il momento in cui si cagiona il danno e il periodo in cui il danno si manifesta. Per la richiesta tardiva di risarcimenti sarebbe quindi necessaria una ampia forbice di retroattività.

La polizza assicurativa dovrà adeguarsi alla storia  attuale e precedente ( ad esempio sinistri pregressi) del professionista e questo potrà avvenire con maggiore facilità e chiarezza  mediante  una consulenza professionale e una corretta informazione del cliente.

 

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