TEL 081.19313234 | FAX 081.19318528 | EMAIL ti.rekorbodraleb@ofni | PEC ti.cep@lrsrekorbodraleb
Specializzati nelle RC Professionali

ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

COMMERCIALISTI

FAI UN PREVENTIVO
 a partire da € 184,00/anno

APPROFONDIMENTI

Questionario per la stipula della Polizza Commercialista - Consulente del Lavoro

Guida alla compilazione per la stipula dell'assicurazione professionale del commercialista

La compilazione del questionario per la stipulazione di polizze di responsabilità civile professionale per Commercialisti e consulenti del Lavoro rappresenta un momento di fondamentale importanza poiché la correttezza delle informazioni riportate nel questionario costituisce una garanzia in merito alla validità della polizza professionale del Commercialista – Consulente del Lavoro.

Generalmente il Commercialista intenzionato a stipulare un polizza RC professionale, fornisce i dati richiesti nel cd. “questionario” per una preliminare valutazione del rischio. Il questionario compilato in ogni parte verrà sottoposto alla Compagnia per stabilire SE assicurare e se sì, QUANTO pagare.

Nel caso in cui la Compagnia di Assicurazione accetti di stipulare la polizza RC professionale cosi come richiesta dal Commercialista – Consulente del Lavoro a seguito della compilazione del questionario, le dichiarazioni fornite nel costituiscono parte integrante della polizza RC Professionale ai fini degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile. Per meglio comprendere tali aspetti, occorre brevemente ripercorrere il contenuto dei succitati articoli, che raccontano cosa accade se nel questionario sono inserite: 

- dichiarazioni inesatte e reticenze CON dolo o colpa grave (art. 1892 Codice Civile)
- dichiarazione inesatte e reticenze SENZA dolo o colpa grave (art. 1893 Codice Civile)

In primis, con “dichiarazione inesatta” si vuole intendere una dichiarazione fornita dal Commercialista o Consulente del Lavoro, contenente una rappresentazione falsa circa taluni o circa tutti gli elementi del rischio rilevanti per la stipula o meno dell’assicurazione professionale (ad. es. è dichiarato che non ci sono stati sinistri pregressi, mentre in realtà sono avvenuti); le reticenze si riferiscono, invece, a quelle dichiarazioni nelle quali, relativamente alla descrizione del rischio, si omettono degli elementi che sono rilevanti per la stipula o meno dell’assicurazione professionale Commercialista – Consulente del Lavoro da parte della Compagnia (ad. es. è omessa l’indicazione dello svolgimento dell’attività di Sindaco svolta da un Commercialista che stipula una semplice polizza professionale come attività di contabilità e consulenza fiscale).


Dichiarazioni inesatte e reticenze CON dolo e/o colpa grave nell'assicurazione professionale Commercialista - Consulente del Lavoro

Le dichiarazioni inesatte e/o reticenti, sono causa di annullamento dell’Assicurazione professionale del commercialista se fornite con dolo (=con intenzione e coscienza) o con colpa grave (=con grossolana/grave negligenza), in quanto se la Compagnia avesse conosciuto il vero stato delle cose, non avrebbe dato al Commercialista – Consulente del Lavoro il suo consenso alla stipula dell’assicurazione professionale o quantomeno l’avrebbe stipulata a condizioni differenti.

Per cui, il Commercialista – Consulente del Lavoro che intenda stipulare una polizza rc professionale, qualora non fornisca informazioni veritiere e corrette può incorrere in un duplice onere economico: innanzitutto sopporterà la mancata copertura del rischio professionale, con conseguente possibilità di intaccare il proprio patrimonio personale, qualora si verifichi una richiesta di risarcimento per errore professionale; in secondo luogo il Commercialista – Consulente del Lavoro, non potrà richiedere la restituzione del premio versato per la stipula dell’assicurazione professionale in caso di mancata copertura.

Dichiarazioni inesatte e reticenze SENZA dolo e/o colpa grave nell'assicurazione professionale Commercialista - Consulente del Lavoro

Altra ipotesi riguarda il caso in cui il Commercialista – Consulente del Lavoro fornisca dichiarazioni inesatte e/o reticenti ma senza dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.). Tali fattispecie non sono causa di annullamento del contratto, ma la Compagnia potrà recedere, ossia sciogliere il contratto di assicurazione professionale del Commercialista – Consulente del Lavoro da una certa data in poi. 
Nel caso in cui dovesse verificarsi un sinistro prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, la somma dovuta al Commercialista – Consulente del Lavoro sarà ridotta in maniera proporzionale, tenendo conto del premio della polizza rc professionale che sarebbe stato richiesto al Commercialista – Consulente del Lavoro se si fosse conosciuta la situazione reale del rischio, al momento della conclusione del contratto. E’ chiaro come tale ipotesi si configuri come “meno grave”: il Commercialista – Consulente del Lavoro ha agito senza dolo né colpa grave e in tal caso non è previsto un automatico annullamento del contratto di assicurazione professionale, bensì è ammessa la facoltà di recesso da parte della Compagnia di Assicurazione con effetto da una certa data in poi. Risulta dunque chiaro come sia importante per il Commercialista – Consulente del Lavoro fornire correttamente e con precisione le informazioni richieste nel questionario di emissione di una polizza RC Professionale.

CLEAR SPOTLIGHT 2

 
 
 

RC Professionale

COMMERCIALISTI

RC Professionale

REVISORE

RC Professionale

CED

VUOI PARLARE CON NOI?

CHIAMACI!

081 1931 32 34

VUOI UN PREVENTIVO?

Compila il modulo